stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 agosto 1940, n. 1304

Facoltà ai Ministri per la guerra, per la marina, e per l'aeronautica, di militarizzare, durante la guerra, il personale civile e salariato dipendente. (040U1304)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  24-9-1940

Art. 1



Durante lo stato di guerra i personali civili e salariati delle Amministrazioni della guerra, della marina, e dell'aeronautica nonché i personali civili e salariati dello Stato in servizio nelle Amministrazioni stesse possono, con disposizione del Ministro competente, essere assoggettati alla giurisdizione militare, a seconda delle funzioni che esercitano o dei Comandi, Enti, Reparti o Stabilimenti presso i quali prestano servizio.

In tale posizione detti personali, nei rapporti tra loro ed i militari delle Forze armate, sono soggetti alle norme dei vigenti regolamenti di disciplina militare, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro competente di concerto con quello per le finanze.

Ciascun Ministero militare fisserà le modalità per l'uso delle divise o distintivi da parte dei propri personali militarizzati con la presente legge.