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REGIO DECRETO 24 luglio 1940, n. 1178

Requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale della Regia accademia della Regia guardia di finanza. (040U1178)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-9-1940 al: 27-6-1967
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 23 gennaio 1940-XVIII, n. 161, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi indetti dalle accademie militari e dalle accademie della G.I.L.;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 1 del R. decreto 23 gennaio 1940-XVIII, n. 161, è aggiunto quanto segue:

«Per le ammissioni alla Regia accademia della Regia guardia di finanza, al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso».