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REGIO DECRETO 4 aprile 1940, n. 1155

Sanzioni penali in materia di pesca. (040U1155)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-9-1940

Art. 1



Chiunque contravviene alle disposizioni emesse per il disciplinamento della pesca con le fonti luminose ai sensi del R. decreto 6 agosto 1911, n. 993, è punito con l'ammenda da L. 200 a L.
1000.