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LEGGE 6 luglio 1940, n. 1082

Varianti al Codice penale per l'esercito, al Codice penale militare marittimo, al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, al testo unico delle disposizioni sulla leva marittima ed alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. (040U1082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  13-8-1940

Art. 1



All'art. 139 del Codice penale per l'esercito è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia il comandante del corpo ha facoltà, ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore il sottufficiale, caporale o soldato, dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».