stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 luglio 1940, n. 952

Disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato. (040U0952)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  22-12-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))