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LEGGE 10 giugno 1940, n. 932

Assegnazione di un fondo di tre milioni annui per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta. (040U0932)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-8-1940 al: 15-12-2009
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Art. 1



Per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, da attuarsi dal Ministero dell'interno a mezzo degli appositi centri o reparti all'uopo costituiti, verrà inscritta nello stato di previsione del Ministero predetto, a partire dall'esercizio 1939-1940, la somma annua di lire tre milioni.