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REGIO DECRETO 2 maggio 1940, n. 902

Regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato. (040U0902)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 9-8-1940
al: 8-10-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n.  1201,  concernente
l'abrogazione delle norme limitatrici in materia  di  matrimonio  dei
sottufficiali e militari di truppa delle Forze  armate  dello  Stato,
convertito in legge, con modificazioni,  con  la  legge  22  dicembre
1938-XVII, n. 2214; 
 
  Visti gli articoli 2 e 33 del R.  decreto  10  giugno  1937-XV,  n.
1211, che approva il regolamento organico della polizia coloniale; 
 
  Visto l'art. 8 della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 748, che apporta
modificazioni  agli   ordinamenti   del   personale   del   Ministero
dell'Africa Italiana; 
 
  Visto il R. decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629,  che  approva  il
regolamento per il Corpo Agenti di P. S.; 
 
  Visto il R. decreto  8  febbraio  1939-XVII,  n.  385,  concernente
modifiche alle norme per il matrimonio degli  appartenenti  al  Corpo
degli agenti di P. S.; 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per la guerra, per l'interno, per la marina e per  l'aeronautica,  di
concerto con i Ministri per l'Africa italiana e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E'  approvato   l'unito   regolamento   per   il   matrimonio   dei
sottufficiali e militari di truppa delle Forze  armate  dello  Stato,
vistato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo,  Capo  del  Governo,
Ministro per la guerra. 
 
  E' abrogata ogni altra  disposizione  contraria  a  quanto  sancito
dall'annesso regolamento. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 2 maggio 1940-XVIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                       Mussolini - Teruzzi - Di Revel 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 luglio 1940-XVIII 
 
  Atti del Governo, registro 423, foglio 108. - Mancini