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REGIO DECRETO 8 aprile 1940, n. 830

Ordinamento dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia. (040U0830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1982)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  1-8-1940

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 14 aprile 1927-V, n. 514;
Veduto il R. decreto 27 ottobre 1927-V, n. 2187;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Ufficio legislativo presso il Ministero di grazia e giustizia è posto alla immediata dipendenza del Ministro Guardasigilli, il quale stabilisce, in via generale o di volta in volta, i criteri che devono essere seguiti dall'Ufficio nell'adempimento delle sue attribuzioni.