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REGIO DECRETO 8 giugno 1940, n. 779

Enti non statali ai quali è mantenuta l'autorizzazione ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. (040U0779)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-7-1940

Art. 1



Le autorizzazioni in precedenza concesse per l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di Amministrazioni non statali sono tenute ferme nei confronti delle Amministrazioni e degli Enti seguenti sottoposti alla tutela o vigilanza dei Ministeri per ciascuno indicati.



Ministero della Casa della Maestà il Re Imperatore:

1 - Amministrazione della Lista Civile.

2 - Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

3 - Istituto centrale di statistica.

4 - Consiglio nazionale delle ricerche.

5 - Ente autonomo Esposizione universale di Roma.

6 - Gioventù italiana del Littorio.

Ministero dell'interno:

7 - Amministrazioni provinciali per i servizi di accasermamento dei Corpi di polizia e dei Reali carabinieri.

8 - Associazione italiana della Croce Rossa.

9 - Unione fascista per le famiglie numerose.

10 - Istituzioni pubbliche di beneficenza, nelle cause di azione popolare.

Ministero dell'Africa italiana:

11 - Amministrazione dei beni «Auqaf».

12 - Ente Mostra triennale delle Terre italiane d'oltremare.

Ministero delle finanze:

13 - Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

14 - Istituto poligrafico dello Stato.

15 - Istituto per la ricostruzione industriale.

Ministero della guerra:

16 - Unione nazionale protezione antiaerea.

Ministero dell'educazione nazionale:

17 - Regi istituti d'istruzione superiore.

18 - Reale Accademia d'Italia.

19 - Reali accademie e Regi istituti di cultura scientifica, letteraria ed artistica e fondazioni dipendenti.

20 - Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino.

21 - Regi istituti d'istruzione industriale.

22 - Regie scuole industriali e commerciali.

23 - Regi convitti nazionali.

24 - Regi educandati.

Ministero dei lavori pubblici:

25 - Ente autonomo dell'Acquedotto pugliese.

Ministero dell'agricoltura e foreste:

26 - Regie stazioni sperimentali agrarie.

27 - Depositi cavalli stalloni.

28 - Consorzi provinciali granari in liquidazione.

Ministero delle comunicazioni:

29 - Registro italiano navale.

30 - Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello
Stato.

31 - Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali.

Ministero per gli scambi e le valute:

32 - Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

33 - Istituto nazionale fascista per il commercio estero.



Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Grandi - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 423, foglio 47. - Mancini