stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 13 maggio 1940, n. 757

Norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto. (040U0757)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 24-7-1940
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI,  n.  1622,  recante
provvedimenti per l'intensificazione  della  difesa  antiparassitaria
delle piante da frutto, convertito in legge con la  legge  5  gennaio
1939-XVII, n. 156; 
 
  Visti la legge 16 giugno  1938-XVI,  n.  1008,  per  l'unificazione
degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura, e il  R.
decreto  2  febbraio  1939-XVII,  n.  175,  contenente  le  norme  di
coordinamento previste dall'art. 12 della detta legge; 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Considerata la necessita' di stabilire  la  misura  dei  contributi
previsti dal predetto R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622,
e le norme per la concessione  di  essi,  nonche'  ogni  altra  norma
occorrente per l'esecuzione del Regio decreto-legge stesso; 
 
  Visto l'art. 20 della  legge  19  gennaio  1939-XVIII,  n.  129,  e
ritenuta l'urgenza di provvedere; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sulla somma annua di  L.  1.500.000  per  un  quadriennio,  di  cui
all'art. 1 del  R.  decreto-legge  5  settembre  1938-XVI,  n.  1622,
convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156, possono
essere concessi agli agrumicoltori delle provincie della Sicilia: 
 
  1) un contributo per le nuove piantagioni eseguite nelle annate dal
1938-39 al 1941-42 nei terreni gia' occupati da limoneti distrutti od
infetti dal «mal  secco»,  ed  effettuate  con  piante  di  melangolo
innestate con arancio dolce e  reinnestate  con  limone  di  varieta'
resistente. La misura di tale contributo non puo' superare  la  somma
di lire otto per ogni pianta attecchita e che si presenti  in  ottimo
stato di vegetazione; 
 
  2) un contributo per le operazioni di  lotta  razionale  contro  il
«mal secco», eseguite, negli anni 1938 a 1941, nelle zone nelle quali
l'infezione sia stata accertata dal Commissariato per la lotta contro
il «mal secco», con risultati giudicati favorevoli dal  Commissariato
stesso. La misura di tale contributo, che non puo' superare la  somma
di lire due per pianta,  ne'  quella  di  lire  duemila  per  ciascun
beneficiario, sara', proposta dalla Commissione di cui al  successivo
art. 3, in rapporto allo stato dell'agrumeto. 
 
  Sono  ammessi  alla  concessione   dei   suddetti   contributi   il
proprietario o  l'enfiteuta  dell'agrumeto,  i  quali  peraltro  sono
tenuti  a  corrisponderne  una  parte   all'affittuario,   colono   o
compartecipante,   proporzionalmente   alle   spese   rispettivamente
sostenute.