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LEGGE 10 giugno 1940, n. 653

Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi. (040U0653)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
Testo in vigore dal: 10-5-1984
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque  esigenza
nelle  Forze  armate,  che  risultino  all'atto  del  richiamo   alle
dipendenze dei datori di lavoro di  cui  all'art.  4  della  presente
legge, e' dovuta: 
 
  a)  per  i  primi  due  mesi  una  indennita'  mensile  pari   alla
retribuzione; 
 
  b) successivamente a tale periodo e sino alla  fine  del  richiamo,
nel caso che il trattamento economico  militare  sia  inferiore  alla
retribuzione inerente all'impiego, una indennita' mensile  pari  alla
differenza tra i due trattamenti. 
 
  L'indennita' di cui alla lettera a) non puo' essere  concessa,  nel
periodo di un anno, che  per  l'ammontare  di  due  mensilita'  della
retribuzione anche se nel periodo stesso l'impiegato sia assoggettato
a piu' richiami eccedenti i due mesi. 
 
  In favore degli impiegati suindicati sara'  continuato,  sino  alla
fine  del   richiamo,   il   versamento   dei   contributi   relativi
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' o  vecchiaia  e  per
altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative  di
essa, nella misura dovuta sull'ultima retribuzione mensile  percepita
al momento del richiamo e saranno loro pure  corrisposti,  sino  alla
fine del richiamo, gli assegni familiari nella  misura  spettante  al
momento di esso, salve le variazioni conseguenti a modifiche nel loro
stato di famiglia. 
 
  Gli impiegati  suindicati  hanno  diritto  alla  conservazione  del
posto. Il tempo passato in servizio militare  deve  essere  computato
agli effetti dell'anzianita'. 
                                                                ((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in
G.U.  1a  s.s.  9/5/1984,  n.  127)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo nella parte in cui si  riferisce
ai soli impiegati privati e non anche  agli  operai  richiamati  alle
armi.