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REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1940, n. 643

Adeguamento dell'imposta di registro al plus valore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie. (040U0643)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/1940.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1940, n. 1511 (in G.U. 11/11/1940, n. 263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-6-1940
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 
 
  Visti i Regi decreti  30  dicembre  1923,  nn.  3269  e  3272,  che
approvano  il  testo  delle  leggi  sulle  imposte  di  registro   ed
ipotecarie e successive disposizioni; 
 
  Ritenuta la necessita' di urgenti misure di carattere tributario; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE  del  Fascismo,  Capo  del  Governo  e  del
Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per i trasferimenti a  titolo  oneroso  e  per  i  conferimenti  in
societa', di beni immobili e di altri diritti  immobiliari  l'imposta
di registro dovuta a norma delle vigenti disposizioni  di  legge,  e'
commisurata con riferimento al valore venale in Comune commercio  che
i detti immobili e diritti avevano al 1° gennaio 1939-XVII. 
 
  Sulla differenza in piu' tra il detto valore  e  quello  venale  in
comune  commercio  determinato  con  riferimento  al   giorno   della
trasmissione, in luogo dell'imposta di cui al  comma  precedente,  e'
dovuta un'imposta speciale di registro nella misura proporzionale del
60%. 
 
  Le stesse norme si applicano alle donazioni di beni immobili, fatta
eccezione per quelle fra ascendenti e discendenti in  linea  retta  e
per  quelle  a  contemplazione  di  matrimonio,  qualora  l'ammontare
dell'imposta  progressiva  di  registro  applicata  a  norma  del  R.
decreto-legge 30 aprile  1930,  n.  431,  convertito  nella  legge  9
febbraio 1931, n. 155 e disposizioni  successive,  risulti  inferiore
all'ammontare  dell'imposta  di  trasferimento  a   titolo   oneroso,
complessivamente dotata come imposta normale e come imposta speciale,
a norma del presente articolo. 
 
  Nel caso di trasferimento di beni immobili per atto  tra  vivi  che
formarono oggetto di  precedente  trasferimento  fra  vivi  con  atto
registrato dopo il 31 dicembre 1938, sara' assunto come valore venale
di riferimento, in luogo di quello al 1° gennaio 1939, quello  resosi
definitivo  nei  riguardi  della  finanza  in  ordine  al  precedente
trasferimento. Ove all'atto del nuovo trasferimento non siasi  ancora
reso definitivo il valore del precedente, l'aliquota del 60%  di  cui
al 2° comma del presente articolo si applica  provvisoriamente  sulla
differenza  fra  il  valore  dichiarato  dalle  parti  nel  contratto
relativo al precedente trasferimento e quello accertato ai fini della
nuova trasmissione. 
 
  Qualora il trasferimento abbia per oggetto fabbricati costruiti  in
ogni loro parte dopo il 1° gennaio  1939  deve  essere  assunto  come
valore venale di riferimento quello che l'immobile aveva  al  momento
in cui la costruzione fu compiuta. 
 
  Ove si tratti di fabbricati solo in  parte  costruiti  dopo  il  1°
gennaio 1939  o  che  dopo  tale  data  hanno  subito  adattamenti  o
trasformazioni nella loro parte muraria,  deve  essere  assunto  come
valore venale di riferimento quello che l'immobile aveva in relazione
alla sua consistenza al 1° gennaio 1939, aumentato di quello ad  esso
conferito  dai  successivi  adattamenti  o  trasformazioni  o   dalle
successive costruzioni parziali.