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LEGGE 22 aprile 1940, n. 495

Accertamento e riscossione con unica procedura di contributi dovuti da categorie professionali. (040U0495)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-6-1940
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Dalla data che sara' stabilita con le norme di cui al 2°  capoverso
del presente articolo, saranno effettuati, con disciplina uniforme  e
distintamente per i professionisti ed artisti, per gli industriali  e
i lavoratori dell'industria, per i commercianti e  i  lavoratori  del
commercio,  per  le  aziende   e   i   lavoratori   del   credito   e
dell'assicurazione, l'accertamento e la  riscossione,  a  cura  delle
associazioni sindacali, dei  contributi  che  le  indicate  categorie
professionali  sono  tenute  a  corrispondere:  per  le  associazioni
professionali,  per  l'assistenza  malattia,  per   l'invalidita'   e
vecchiaia, per la disoccupazione, involontaria, per  la  tubercolosi,
per la maternita', per l'assicurazione obbligatoria  degli  infortuni
sul lavoro e delle  malattie  professionali,  per  la  Corresponsione
degli assegni familiari, per la previdenza dei dirigenti di  aziende,
degli impiegati, nonche' di particolari categorie di lavoratori. 
 
  Allo  stesso  procedimento  sara'  uniformata  la  riscossione  dei
contributi previsti dall'art. 2 a carico degli armatori e della gente
del mare. 
 
  Le norme necessarie per  disciplinare  i  procedimenti  di  cui  ai
precedenti comma saranno emanate con Regio decreto  su  proposta  del
Ministro  per  le  corporazioni,  di  Concerto  con  i  Ministri  per
l'interno e per le finanze, e, limitatamente ai  contributi  previsti
dall'art. 2, con il Ministro per  le  comunicazioni,  a  norma  degli
articoli 1 e 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. 
 
  L'assegnazione dei contributi riscossi, a ciascun  ente  spettanti,
e' decretata dal Ministro per le corporazioni.