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LEGGE 11 aprile 1940, n. 338

Ricostituzione del comune di Sanfrè, in provincia di Cuneo. (040U0338)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-5-1940

Art. 1



Il comune di Sanfrè, unito col R. decreto 6 maggio 1928, n. 1171, al comune di Bra, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Bra e di Sanfrè.