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LEGGE 2 aprile 1940, n. 332

Proroga del termine del funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo e Cagliari ed aumento dei componenti il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato allo opere pubbliche con sede in Palermo. (040U0332)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1940 al: 21-12-2008
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Art. 1



È prorogato al 30 giugno 1945-XXIII il periodo di funzionamento dei Provveditorati istituti, con sede in Palermo e in Cagliari, per l'esecuzione delle oliere pubbliche nelle isole della Sicilia e della Sardegna, di cui ai numeri 6 e 7 del 2° comma dell'art. 1 del R. decreto legge 7 luglio 1925-III, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e mantenuti in vita fino al 30 giugno 1937-XV, con R. decreto legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, e fino al 30 giugno 1940, con R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127.

Rimangono ferme le facoltà e le attribuzioni ad essi conferite coi citati Regi decreti-legge.