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LEGGE 2 aprile 1940, n. 332

Proroga del termine del funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo e Cagliari ed aumento dei componenti il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato allo opere pubbliche con sede in Palermo. (040U0332)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-7-1940
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' prorogato al 30 giugno 1945-XXIII il  periodo  di  funzionamento
dei Provveditorati istituti, con sede in Palermo e in  Cagliari,  per
l'esecuzione delle oliere pubbliche nelle isole della Sicilia e della
Sardegna, di cui ai numeri 6 e 7 del 2°  comma  dell'art.  1  del  R.
decreto legge 7 luglio 1925-III, n. 1173, convertito nella  legge  18
marzo 1926-IV, n. 562, e mantenuti in vita fino al 30 giugno 1937-XV,
con R. decreto legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, e fino al 30 giugno
1940, con R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127. 
 
  Rimangono ferme le facolta' e le attribuzioni ad essi conferite coi
citati Regi decreti-legge.