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LEGGE 16 aprile 1940, n. 237

Miglioramenti economici a favore dei dipendenti dello Stato o da Enti pubblici e dei pensionati a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato. (040U0237)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-4-1940 al: 25-11-1944
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Art. 1



Sono aumentate in ragione del 10 per cento le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio e supplemento di servizio attivo;

di indennità di carica per gli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

di paga, e annessa sovrapaga non utile a pensione, degli appartenenti alle Forze armate od ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

di paga degli operai permanenti;

di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza, comunque denominata, del personale non di ruolo;

di retribuzione dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori postelegrafonici ed in genere del personale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

di aggiunta di famiglia e relative quote complementari, di indennità temporanea mensile di caroviveri e relative quote supplementari, di soprassoldi ed altri assegni a titolo di caroviveri.

Nulla e innovato alle disposizioni vigenti nei confronti dei salariati, per effetto delle quali un decimo della paga o retribuzione non e computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento.