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REGIO DECRETO 29 marzo 1940, n. 207

Aggiornamenti al Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, relativo all'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. (040U0207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  27-4-1940

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, con cui si approvano le norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali;
Visto l'art. 192 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di integrare le disposizioni degli articoli 47, 56 e 99 del succitato Regio decreto;
Uditi i pareri del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alla fine dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini del computo dei sei anni di servizio prescritto dalle lettere b) e c) per l'ammissione ai concorsi, è cumulabile il servizio prestato presso gli ospedali con quello prestato presso gli Istituti universitari».