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REGIO DECRETO 23 gennaio 1940, n. 161

Requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi indetti dalle Accademie militari e dalle Accademie della G.I.L. (040U0161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  17-4-1940 al: 10-9-1940
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il secondo comma dell'art. 1 R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, è sostituito dal seguente:

«Per le nomine ad ufficiale nelle Forze armate dello Stato, che debbano essere precedute da appositi corsi, il disposto del primo comma del presente articolo va osservato in sede di concorso per l'ammissione ai corsi medesimi, salvo per quanto riguarda il requisito dell'età, il quale deve essere posseduto:

per le ammissioni alle Regie Accademie militari di Modena e Torino ed alla Regia Accademia aeronautica di Caserta, al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso;

per le ammissioni alla Regia Accademia navale di Livorno, alla data che, in conformità di quanto previste dall'art. 36 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Regia marina, e dall'art. 9 dello statuto della Regia Accademia navale, approvato con R. decreto 16 agosto 1929-VII, n. 2001, verrà fissata di volta in volta nell'apposita bando di concorso».