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REGIO DECRETO 4 marzo 1940, n. 153

Disposizioni per il personale degli Uffici commerciali all'estero e modifiche ai ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute. (040U0153)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-4-1940 al: 20-8-1942
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1187, riguardante i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e norme per il relativo inquadramento;
Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 141, concernente la riorganizzazione dei ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;
Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1075, concernente il trattamento economico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute addetto agli Uffici commerciali all'estero;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1939-XVIII, n. 1908, concernente il riordinamento dei servizi del Ministero per gli scambi e per le valute;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 8, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto possono essere incaricati della reggenza di uffici commerciali all'estero in numero non superiore ad 8, di cui non più di 3 di grado 6° od equiparato e gli altri di grado 7° od equiparato, per un periodo non superiore a 5 anni:

a) funzionari di ruolo di gruppo A dell'Amministrazione dello Stato dei gradi 6° e 7°;

b) impiegati di Enti di diritto pubblico o di Banche di interesse nazionale, che esercitino funzioni direttive, equiparabili a quelle inerenti ai gradi suddetti;

c) persone che abbiano particolare preparazione e competenza in materia commerciale, industriale e finanziaria. Agli incaricati di cui al precedente comma competono gli assegni e le maggiorazioni previsti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero in aggiunta allo stipendio ed all'indennità di servizio attivo percepiti presso l'Amministrazione di appartenenza, se trattisi del personale di cui alla lettera a), ed alla retribuzione, che non può comunque eccedere lo stipendio iniziale e di indennità di servizio attivo dei gradi 6° e 7°, se trattisi degli incaricati di cui alle lettere b) e c).