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REGIO DECRETO 5 febbraio 1940, n. 98

Protezione temporanea alle invenzioni industriali ai modelli e disegni di fabbrica che figureranno alla X Mostra mercato nazionale dell'artigianato di Firenze. (040U0098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-3-1940 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella X Mostra mercato nazionale dell'artigianato che si terrà a Firenze dal 12 maggio al 3 giugno 1940-XVIII godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - RICCI

Visto, il guardasigilli: GRANDI

Registrato alta Corte dei conti, addì 6 marzo 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 419, foglio 21. - MANCINI