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REGIO DECRETO 14 febbraio 1904, n. CLXVII (167)

Col quale il comune di Chiavari è autorizzato a continuare a riscuotere un dazio di lire tre per quintale sugli attrezzi ed utensili di legno e sulla porcellana fina, di lire una e centesimi cinquanta sulla porcellana opaca, la maiolica, la cristalleria ed i vetrami, di lire dieci sulla carta di prima e di lire quattro su quella di seconda classe. (0400167R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-5-2025
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))