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REGIO DECRETO 10 marzo 1904, n. XCVII (97)

Col quale è respinta la domanda inoltrata dal comune di Lucignano per essere autorizzato ad applicare nell'anno 1904 e nei successivi la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). (0400097R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-5-2025
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))