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LEGGE 23 novembre 1939, n. 1949

Modificazioni alla legge forense. (039U1949)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 23-1-1940
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 3,  comma  quarto,  lettera  b),  del  R.  decreto-legge  27
novembre 1933, n, 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22
gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente: 
 
  « b) gli avvocati ed i procuratori degli  uffici  legali  istituiti
sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di
cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne  le  cause  e  gli
affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera 
 
  «Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo».