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LEGGE 16 novembre 1939, n. 1889

Modificazione delle norme per l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di Amministrazioni non statali. (039U1889)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 11-1-1940
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 43 del testo unico delle leggi e  delle  norme  giuridiche
sulla  rappresentanza  e   difesa   in   giudizio   dello   Stato   e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  approvato  con   R.
decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, e' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Le  disposizioni  e  i  provvedimenti  anzidetti  debbono   essere
promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per  le
finanze».