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REGIO DECRETO 12 ottobre 1939, n. 1725

Approvazione dei modelli dei registri di stato civile, previsti dalla legge di guerra, e delle norme per la tenuta di essi. (039U1725)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 10/06/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-12-1939

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 111 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, con il quale il Governo del Re è stato autorizzato a stabilire i modelli dei registri preveduti dagli articoli 109 e 110 della legge stessa e le norme per la loro tenuta;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I registri degli atti di morte e degli atti di nascita, indicati negli articoli 109 e 110 della legge di guerra, sono in carta libera e in stampa, in conformità degli annessi modelli A e B.