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REGIO DECRETO 22 giugno 1939, n. 1416

Provvedimenti a favore degli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori. (039U1416)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1980)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  8-4-1980
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 468, contenente le norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, contenente le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 13 febbraio 1936-XIV, n. 448, circa la precedenza, assoluta nell'ammissione ai corsi regolari della Regia Accademia aeronautica degli allievi dei Collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica;
Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1782, che approva lo statuto dell'Istituto nazionale «Umberto Maddalena» per i figli degli aviatori, con le successive modificazioni;
Visto l'art. 1. della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



Gli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, semprechè idonei al servizio militare, anche limitatamente, debbono contrarre, per la continuazione degli studi, appena raggiunto il 17° anno di età, arruolamento volontario nella Regia aeronautica assumendo una delle ferme previste dal il decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 711, sul reclutamento dei sottufficiali e militari di truppa, in relazione alla durata degli studi che debbono ancora compiere all'atto dell'arruolamento stesso.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1980, N. 79))
.

Coloro che non intendessero proseguire nella carriera militare o non fossero dichiarati idonei al servizio aeronavigante, potranno essere nominati sottotenenti di complemento nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, previo parere favorevole della Commissione superiore d'avanzamento purché muniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguita conte allievi negli istituti dell'Opera predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla corte dei conti, addì 27 settembre 1939-XVII

Atti del Governo, registro 413, foglio 113 - MANCINI