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REGIO DECRETO 27 marzo 1939, n. 1296

Modificazioni allo statuto della libera Università di Ferrara. (039U1296)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  27-9-1939 al: 9-2-2011
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto lo statuto della libera Università di Ferrara, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2255, e modificato con R. decreto 15 novembre 1928-VII, n. 2606, e successivi;

Veduto l'art. 11 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;

Vedute le proposte di modifiche relative allo statuto della Università predetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le anzidette modifiche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della libera Università di Ferrara, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

L'art. 6 è così sostituito: «Formano il Consiglio di amministrazione:

a) il podestà del Comune;

b) il rettore in carica e il rettore uscito di carica;

c) i presidi delle Facoltà;

d) un rappresentante del Governo nominato dal Ministro per l'educazione nazionale;

e) il segretario federale;

f) quattro delegati eletti dal podestà di Ferrara, rinnovabili per metà ogni tre anni;

g) due rappresentanti della Provincia, rinnovabili ogni tre anni;

h) due rappresentanti dei Comuni della provincia di Ferrara riuniti in consorzio, da rinnovarsi ogni tre anni;

i) i rappresentanti degli Enti morali che diano per ciascuno un sussidio continuativo alla Università, non inferiore a L. 10.000 annue;

l) un rappresentante di privati cittadini che diano complessivamente all'Università un contributo continuativo non inferiore a L. 10.000 annue;

m) uno studente di ogni Facoltà, eletto regolarmente ogni anno fra quelli dell'ultimo corso dai colleghi e, in mancanza di elezione, scelto dai presidi».

Negli articoli 12 e 13 alla indicazione «professori stabili» e «insegnanti stabili» è sostituita quella di «professori ordinari».

L'art. 46 è così modificato: «Ai professori di ruolo vengono corrisposti lo stipendio e l'indennità accademica nella misura minima stabilita nella tabella E annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592».

L'art. 49 è così modificato: «Per il conferimento degli incarichi si provvede dalla Giunta, su proposta della Facoltà, a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia. Gli incarichi vengono retribuiti in misura non superiore a quella prevista dall'art. 116, comma 3°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

L'art. 80 è così modificato: «Il trattamento di quiescenza del personale di amministrazione è stabilito in forma assicurativa, mediante contratti con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, analogamente a quanto è disposto per il personale insegnante. La ritenuta corrispondente al 18% dello stipendio sarà, come per il personale insegnante, per metà a carico del funzionario, e per metà a carico del bilancio universitario.

«Analogamente si provvede nei confronti del personale subalterno; il versamento, peraltro, che all'uopo deve essere effettuato in favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, è costituito dal 10 % dello stipendio a carico del bilancio universitario e dell'8% dello stipendio medesimo a carico dell'assicurato».

Dopo l'art. 80 è aggiunto il seguente: «Art. 81. - Lo stipendio da prendersi a base per la determinazione del premio dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni s'intende al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-X, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561 ed aumentato à sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 e 27 giugno 1937-XV, n. 1033».

La tabella annessa allo statuto è sostituita dalla seguente:

«Tabella dei posti di professore di ruolo

Facoltà di giurisprudenza . . . . . . . . . . . . . sette

Facoltà di medicina e chirurgia . . . . . . . . . . sette

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali cinque

Facoltà di farmacia . . . . . . . . . . . . . . . . uno».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Bottai - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1939-XVII

Atti del Governo, registro 413, foglio 24. - Mancini