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REGIO DECRETO 27 marzo 1939, n. 1223

Norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Regia guardia di finanza. (039U1223)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  30-3-1939 al: 16-2-1941
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, che approva le norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923-I, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 1927, recante norme per l'esecuzione delle disposizioni sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;
Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931-IX, n. 919, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1931-IX, n. 1310, convertito nella legge 28 dicembre 1931-X, n. 1768, recante norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
Considerata la necessità di adeguare ai criteri del citato R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, la particolare legislazione che regola l'avanzamento del personale militare del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, nonché del personale civile della giustizia militare (magistrati e cancellieri);
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in servizio permanente - compresi gli ufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario - lo stato di coniugato o vedovo costituisce requisito indispensabile:
a) per le, promozioni ai gradi di maggiore o capitano di corvetta e gradi superiori;
b) per le promozioni ai gradi di tenente o sottotenente di vascello e capitano o tenente di vascello, qualora gli ufficiali da promuovere abbiano compiuto il trentesimo anno di età alla data di anzianità loro spettante nel nuovo grado.