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LEGGE 13 luglio 1939, n. 1177

Corresponsione, a favore delle infermiere della Croce Rossa Italiana inviate in servizio non isolato all'estero, della Indennità di entrata in campagna, della indennità giornaliera e del premio di terminata missione. (039U1177)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/09/1939
Le disposizioni dell'art. 1 hanno vigore dal 21 dicembre 1936-XV, quelle dell'art. 2 dal 1° agosto 1936-XIV.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))