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LEGGE 13 luglio 1939, n. 1055

Disposizioni in materia testamentaria nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica. (039U1055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/1944)
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Testo in vigore dal:  2-8-1939 al: 8-2-1944
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Art. 1



È nulla la condizione che subordina il conseguimento di un'eredità o di un legato alla appartenenza del beneficato alla religione israelitica o che priva questi dell'eredità o del legato nel caso di abbandono della religione medesima. Questa disposizione non si applica ai nati da genitori appartenenti entrambi alla razza ebraica.

La predetta nullità ha effetto anche nei riguardi delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia ancora intervenuta convenzione o sentenza definitiva in ordine alla decadenza dell'erede o del legatario.