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LEGGE 13 luglio 1939, n. 1055

Disposizioni in materia testamentaria nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica. (039U1055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/1944)
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Testo in vigore dal: 2-8-1939
al: 8-2-1944
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  nulla  la  condizione  che  subordina   il   conseguimento   di
un'eredita' o di un legato  alla  appartenenza  del  beneficato  alla
religione israelitica o che priva questi dell'eredita' o  del  legato
nel caso di abbandono della religione medesima.  Questa  disposizione
non si applica ai nati da genitori appartenenti entrambi  alla  razza
ebraica. 
 
  La  predetta  nullita'  ha  effetto  anche   nei   riguardi   delle
successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente  legge
e per le quali non sia  ancora  intervenuta  convenzione  o  sentenza
definitiva in ordine alla decadenza dell'erede o del legatario.