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REGIO DECRETO 9 marzo 1939, n. 1051

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico industriale di Chieti. (039U1051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/1939
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-8-1939

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Vieto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2024, concernente la trasformazione della Regia scuola industriale di Chieti in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale;
Visto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, col quale viene istituito in Chieti un Regio istituto tecnico industriale a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A decorrere dalla data della sua istituzione il Regio istituto tecnico industriale di Chieti è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo fondamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Al predetto Istituto viene annessa la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale derivante dalla trasformazione della Regia scuola industriale di Chieti di cui al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2024, e la Regia scuola secondaria di avviamento professionale annessa alla medesima Regia scuola tecnica a norma dell'art. 2 dello statuto approvato col citato R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2024.