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LEGGE 6 giugno 1939, n. 985

Aggiornamenti alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito. (039U0985)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  18-7-1939

Art. 1



I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali del ruolo territoriale riconosciuti non più idonei, per incapacità, a coprire la carica alla quale sono addetti, oppure che ne siano giudicati non più meritevoli, dovranno essere proposti al Ministero della guerra per il collocamento a riposo o per la dispensa dal servizio a seconda che abbiano raggiunto o meno i venti anni di servizio effettivamente prestato.