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LEGGE 10 giugno 1939, n. 915

Norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. (039U0915)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-1-1939
al: 5-8-1943
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per le nomine e le promozioni ai gradi: 
 
  5° e superiori del gruppo A; 
 
  6° del gruppo B; 
 
  10° e superiori del gruppo C; 
 
  da conferirsi a scelta, per merito comparativo, per  anzianita'  ai
meritevoli, o per esame di concorso al personale maschile  dipendente
dall'Amministrazione  delle   ferrovie   dello   Stato,   costituisce
requisito indispensabile lo stato di coniugato o di vedovo. 
 
  Inoltre per le promozioni e passaggi di qualifica da conferirsi per
merito  comparativo,  per  anzianita'  ai  meritevoli  per  esame  di
concorso ai gradi inferiori dei gruppi suddetti, od a tutte le  altre
qualifiche dei quadri di classificazione del  personale  ferroviario,
lo  stato  di   coniugato   o   di   vedovo   costituisce   requisito
indispensabile nei riguardi: 
 
  a) del personale maschile che abbia gia', compiuto il 30°  anno  di
eta' se appartenente ai gruppi A. e B, o ad altre  categorie  per  le
quali l'assunzione e' condizionata al possesso di uno dei  titoli  di
studio previsti dai comma b) e d) dell'art. 28 del regolamento per il
personale ferroviario; 
 
  b) del personale maschile che abbia gia', compiuto il 26°  anno  di
eta' se appartenente a tutte le altre rimanenti  categorie,  e  degli
agenti - di qualunque eta' - assunti direttamente al  grado  11°  dei
quadri di classificazione del personale delle stazioni e della  linea
per la promozione ai gradi 10° e superiori dei quadri stessi.