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REGIO DECRETO 8 aprile 1939, n. 686

Estensione all'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma» di alcune norme previste per le Amministrazioni dello Stato dalla legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 189, circa la preferenza dei prodotti nazionali. (039U0686)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-5-1939 al: 15-12-2010
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 189, recante nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali;

Ritenuta la necessità di applicare all'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma» alcune norme previste dalla predetta legge per le Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 10, capoverso, della legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, sull'Esposizione universale di Roma;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese all'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma» le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 189.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - SOLMI - LANTINI -GuARNERI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 409, foglio 48. - MANCINI