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REGIO DECRETO 27 marzo 1939, n. 654

Patrocinio legale da parte dell'Avvocatura dello Stato per alcuni Enti di cultura. (039U0654)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/1939
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-5-1939

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;

Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito nella legge 12 gennaio 1934-XII, n. 90, contenente provvidenze intese a coordinare le attività delle Accademie, degli Istituti o Associazioni di scienze, di lettere o di arti, sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato per adeguare i fini di detti Istituti di cultura alle esigenze politiche e culturali del Regime;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Accademie e gli Istituti di cultura scientifica, letteraria od artistica, sottoposti a tutela o vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale, nonché le Fondazioni dipendenti, possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato in tutti i giudizi attivi e passivi davanti all'Autorità giudiziaria, ai Collegi arbitrali ed alle Giurisdizioni amministrative e speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1039-XVII

Atti del Governo, registro 409, foglio 16. - MANCINI.