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REGIO DECRETO 20 marzo 1939, n. 597

Disposizioni che regolano le nomine e promozioni del personale di magistratura. (039U0597)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/04/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-4-1939 al: 5-8-1943
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità di emanare le norme occorrenti per adeguare ai criteri di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, le disposizioni che regolano le nomine e promozioni del personale di magistratura;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il conferimento del grado decimo e del grado nono agli uditori di tribunale e di pretura non costituisce promozione agli effetti dell'applicazione delle norme contenute nel Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335;