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LEGGE 16 febbraio 1939, n. 471

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, concernente la istituzione di speciali ruoli d'onore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica. (039U0471)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-3-1939

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, concernente la istituzione di speciali ruoli d'onore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1 è aggiunto in fine il seguente comma:

«Però i sottufficiali e militari di truppa, già allievi della Regia accademia o allievi ufficiali di complemento che non abbiano potuto ottenere la nomina ad ufficiali per una delle cause suddette potranno conseguire contemporaneamente alla iscrizione nei ruoli d'onore, la nomina a sottotenente, previo parere favorevole della Commissione superiore d'avanzamento, ed essere considerati come appartenenti al ruolo servizi della Regia aeronautica ».

Il secondo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« In tal caso per tutta la durata, del servizio dovranno essere lasciati scoperti altrettanti posti negli organici complessivi dei gradi di generale di brigata, di maggiore o di sottotenente a seconda che il richiamato rivesta grado di generale, di ufficiale superiore o di ufficiale inferiore; se sottufficiali o militari di truppa dovranno essere lasciati scoperti altrettanti posti nei corrispondenti gradi dei sottufficiali di carriera o del contingente di truppa sotto le armi ».

L'ultimo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Il servizio prestato durante il richiamo non dà luogo a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.