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REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1939, n. 316

Maggiorazione dei contributi sindacali a favore delle Associazioni professionali, per la partecipazione, della categoria da loro rappresentata, alla Esposizione universale di Roma. (039U0316)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-3-1939 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare la partecipazione delle categorie produttrici all'Esposizione universale di Roma, mediante applicazione di contributi a carico dei datori di lavoro dei lavoratori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministro per le corporazioni è autorizzato, di anno in anno, e per il quinquennio 1939-1943, ad aumentare di una quota non superiore al 15% la misura annua dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro e delle cooperative, e di una quota non superiore a L. 1 la misura annua dei contributi a carico dei professionisti e degli artisti ed a carico dei lavoratori, allo scopo di mettere in grado le organizzazioni sindacali e gli altri enti espositori interessati di provvedere alle spese per l'ordinamento, allestimento e gestione delle mostre relative alle attività produttrici nazionali nella Esposizione universale di Roma.

Le modalità per l'applicazione dell'aumento saranno stabilite dal Ministro per le corporazioni, che, ove lo ritenga necessario, potrà disporre per determinate categorie la riduzione o l'esonero dell'aumento stesso.