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REGIO DECRETO 21 novembre 1938, n. 2154

Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista. (038U2154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-2-1939 al: 15-12-2010
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, recante modifiche alla legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista;

Visto il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, che approva lo statuto del Partito Nazionale Fascista;

Udito il Gran Consiglio del Fascismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 8 dello statuto del Partito Nazionale Fascista, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, è sostituito dal seguente:

«La cittadinanza italiana è condizione necessaria per l'appartenenza al P.N.F.

«Non possono essere iscritti al P.N.F. i cittadini italiani che, a norma delle disposizioni di legge, sono considerati di razza ebraica».

L'art. 10 dello statuto del Partito Nazionale Fascista, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, è sostituito dal seguente:

«Il P.N.F. è costituito dai Fasci di combattimento.

«I Fasci di combattimento sono inquadrati nelle Provincie del Regno, nei Governi dell'Impero, nelle Provincie della Libia e nel possedimento italiano delle Isole dell'Egeo, in Federazioni dei Fasci di combattimento.

«Presso i Fasci di combattimento possono essere costituiti Gruppi rionali fascisti, Settori e Nuclei.

«I Fasci di combattimento di ciascuna Federazione dei Fasci di combattimento si raggruppano, in ogni provincia, in zone.

«Sono organizzazioni del P.N.F.:

«L'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione; i Gruppi dei fascisti universitari; la Gioventù italiana del Littorio; i Fasci femminili; l'Associazione fascista della scuola; l'Associazione fascista del pubblico impiego; l'Associazione fascista dei ferrovieri dello Stato; l'Associazione fascista dei postelegrafonici; l'Associazione fascista degli addetti alle aziende industriali dello Stato; l'Opera nazionale Dopolavoro; l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; il Comitato olimpico italiano; la Lega navale italiana.

«Dipendono direttamente dal P.N.F.:

«L'Unione nazionale fascista del Senato; l'Istituto nazionale di cultura fascista; l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra; l'Associazione nazionale combattenti; la Legione volontari d'Italia; la Legione garibaldina; i Reparti arditi d'Italia; i Reparti d'arma; l'Associazione mussulmana del Littorio; il Comitato nazionale forestale; l'Ente radio rurale.

«Presso ogni Federazione dei Fasci di combattimento sono costituiti:

«Un Comando federale della Gioventù italiana del Littorio; un gruppo dei Fascisti universitari; una Federazione dei Fasci femminili; le Sezioni dell'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione, delle Associazioni fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri, dei postelegrafonici, degli addetti alle aziende industriali dello Stato; un Dopolavoro provinciale; un Gruppo dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; una Sezione della Lega navale; un Comitato provinciale del C.O.N.I.; una Sezione dell'Istituto nazionale di cultura fascista; una Sezione del Comitato nazionale forestale e un Comitato provinciale dell'Ente radio rurale».

L'art. 14 dello statuto del Partito Nazionale Fascista, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, è sostituito dal seguente:

«Il Segretario del P.N.F. è nominato e revocato con decreto Reale su proposta del DUCE ed è responsabile verso il DUCE degli atti e dei provvedimenti del P.N.F.

«Al Segretario del P.N.F. spettano il titolo e le funzioni di Ministro Segretario di Stato.

«Il Segretario del P.N.F. è Segretario del Gran Consiglio del Fascismo ai termini della legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, e fa parte della Commissione suprema di Difesa, del Consiglio nazionale delle corporazioni, del Comitato corporativo centrale, del Comitato permanente del grano, del Consiglio superiore dell'educazione nazionale; è Segretario dei Gruppi dei Fascisti universitari; è comandante generale della Gioventù italiana del Littorio; è presidente dell'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione, dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, dell'Opera nazionale Dopolavoro, del Comitato olimpico nazionale, della Lega navale italiana, dell'Ente radio rurale; ha alle sue dirette dipendenze i Gruppi dei fascisti universitari, la Gioventù italiana del Littorio, i Fasci femminili, le Associazioni del P.N.F. (Associazione fascista della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri, dei postelegrafonici e degli addetti alle aziende dello Stato), l'Unione nazionale fascista del Senato, l'Istituto nazionale di cultura fascista, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, l'Associazione nazionale combattenti, la Legione volontari d'Italia, la Legione garibaldina, i Reparti arditi d'Italia, i Reparti d'arma, l'Associazione mussulmana del Littorio, il Comitato nazionale forestale.

«Il Segretario del P.N.F. rappresenta il P.N.F. a tutti gli effetti».

L'art. 17 dello statuto del Partito Nazionale Fascista, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio nazionale del P.N.F. è costituito dal Segretario del P.N.F., dal Direttorio nazionale, dagli ispettori del P.N.F., dai segretari federali, dal segretario, dal vice segretario e da due ispettori dei Fasci italiani all'estero, dal presidente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti.

«È convocato e presieduto dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, che fissa l'ordine del giorno.

«Il Consiglio nazionale del P.N.F. esercita funzioni consultive su iniziativa del Segretario del P.N.F.».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 406, foglio 35. - Mancini