Proroga fino al 30 giugno 1930-XVII delle facoltà conferite al
Governatore generale ed ai Governatori dell'Africa Orientale Italiana
con l'art. 10 del R. decreto 23 dicembre 1937-XVI, n. 2223.
(038U1818)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/1938
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)