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REGIO DECRETO 15 novembre 1938, n. 1797

Varianti nei ruoli del personale di gruppo A dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena. (038U1797)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-12-1938
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre  1923,
n. 3084, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato
ed il R. decreto-legge 30 dicembre 1923,  numero  2960,  sullo  stato
giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni; 
 
  Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497; 
 
  Ritenuta la necessita' di apportare varianti ai ruoli del personale
di gruppo A dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione  e  di
pena; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio di Stato 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I  ruoli  di  gruppo  A  dell'Amministrazione  degli  Istituti   di
prevenzione e di pena di cui ai nn. 1, 2 e 3 della  tabella  allegata
al R. decreto 4 aprile 1935, n. 497; sono sostituiti da quelli di cui
ai nn. 1, 2 e 3 della tabella annessa al presente  decreto,  firmata,
d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.