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REGIO DECRETO-LEGGE 21 settembre 1938, n. 1587

Norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni. (038U1587)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-10-1938 al: 4-8-1939
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di emanare norme direttive per la valutazione dello stato civile, ai fini delle promozioni del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, dei Comuni, delle Provincie e degli Enti pubblici in genere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per le promozioni o nomine per scrutinio, per esame o per concorso nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, ai gradi 8° e superiori del gruppo A; 9° e superiori del gruppo B; 11° e superiori del gruppo C e al grado di commesso o usciere capo e superiori e gradi equiparati del personale subalterno, costituisce requisito indispensabile lo stato di coniugato o di vedovo.

Inoltre, per le promozioni ai gradi inferiori a quelli indicati nel precedente comma, lo stato di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile nei riguardi del personale dei gruppi A e B che abbia già compiuto il 30° anno di età, e del personale di gruppo C e subalterno che abbia già compiuto il 26°.