stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938, n. 1493

Inclusione delle spese di mantenimento dei condannati negli stabilimenti di pena tra le spese di giustizia. (038U1493)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 gennaio 1939, n. 68 (in G.U. 03/02/1939, n.28).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  15-10-1938 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 1, del R. decreto 24 luglio 1931, n. 1071; emanato in virtù della delega legislativa contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire che le spese contemplate nell'art. 188 Codice penale per il mantenimento dei condannati negli stabilimenti di pena sono da comprendere tra le spese di giustizia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 1 del R. decreto 21 luglio 1931, n. 1071, è aggiunto il seguente numero:

«8° le spese relative al mantenimento dei condannati negli stabilimenti di pena ai sensi dell'art. 188 del Codice penale».