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LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487

Nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce. (038U1487)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
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Testo in vigore dal:  14-10-1938 al: 22-10-1954
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Art. 1



I Comuni litoranei nei quali la quantità annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le tonnellate 200 ed i Comuni nei quali il consumo annuo di tale prodotto superi in inedia le tonnellate 50 hanno l'obbligo di organizzare i mercati all'ingrosso dei prodotti stessi e, ove occorra, di costruire i relativi impianti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre deroghe dall'obbligo di cui sopra relativamente ai Comuni situati presso importanti centri di consumo nei quali sia stato istituito il mercato all'ingrosso del pesce.

Il giudizio sulla idoneità delle opere di cui sopra spetta insindacabilmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello dell'interno.