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LEGGE 12 luglio 1938, n. 1487

Nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce. (038U1487)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  19-6-1955
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Art. 1



I Comuni litoranei nei quali la quantità annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le tonnellate 200 ed i Comuni nei quali il consumo annuo di tale prodotto superi in media le tonnellate 50 hanno l'obbligo di organizzare i mercati all'ingrosso dei prodotti stessi e, ove occorra, di costruire i relativi impianti.

((Il prefetto può disporre deroghe all'obbligo di cui sopra relativamente ai Comuni situati presso importanti centri di consumo nei quali sia stato istituito il mercato all'ingrosso del pesce))
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Il giudizio sull'idoneità delle opere di cui sopra spetta al Ministro per l'interno, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, qualora il relativo importo superi i 300 milioni, e negli altri casi al prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.