stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 16 giugno 1938, n. 1298

Norme di attuazione della legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, relativa alla vendita e locazione degli stabili aventi destinazione alberghiera. (038U1298)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1938
nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  14-9-1938

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 7 della legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero;
Visto il R. decreto 27 maggio 1937-XV, n. 752, col quale il Ministero per la stampa e la propaganda assume la denominazione di Ministero della cultura popolare;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, col Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La istanza per ottenere il mutamento della destinazione alberghiera di cui all'art. 2 della legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, deve essere redatta e spedita nelle forme di cui all'art. 18 del presente regolamento e contenere la indicazione esatta dello stabile che si intende vendere o locare e la sua descrizione (stato di conservazione e manutenzione, servizi dei quali è fornito, numero degli ambienti destinati ad uso alberghiero e loro efficienza).

A corredo dell'istanza stessa devono essere fornite tutte le indicazioni e prodotti i documenti che siano ritenuti utili per giustificarla.