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REGIO DECRETO 23 giugno 1938, n. 1224

Regolamento per i Servizi di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi. (038U1224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-8-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il testo unico delle leggi e norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577;
Veduto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928-VI, numero 1297;
Riconosciuta la necessità di modificare le disposizioni del capo X del regolamento anzidetto;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il servizio per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese che riguardano gli stipendi e le altre competenze, che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano al personale insegnante delle scuole elementari dipendenti dai Regi provveditori agli studi, il contributo al Monte pensioni, nonché i concorsi e contributi ad Enti che mantengono scuole parificate, viene eseguito dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale a mezzo di contabilità speciale da tenersi con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato, in quanto non sia diversamente disposto dal presente regolamento.

A tale scopo le competenti Sezioni di Regia tesoreria provinciale sono autorizzate ad aprire un conto corrente intestato al Regio provveditore agli studi.