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REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1938, n. 1201

Abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato. (038U1201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/1938.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1938, n. 2214 (in G.U. 09/03/1939, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-8-1938
al: 8-3-1939
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta  di  ridurre  i  vincoli
attualmente esistenti per il matrimonio dei sottufficiali e  militari
di truppa delle Forze armate dello Stato; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta  del  Duce,  Primo  Ministro  Segretario  di  Stato,
Ministro Segretario di Stato per la  guerra,  per  la  marina  e  per
l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per contrarre matrimonio: 
 
  i sottufficiali in servizio continuativo e i militari di truppa  in
servizio del Regio esercito  (compresi  quelli  dell'arma  dei  Reali
carabinieri), i sottufficiali e militari di truppa in servizio  della
Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza debbono  ottenerne
autorizzazione dal Ministro competente o dalle autorita' militari  da
lui delegate; 
 
  i militari del Corpo Reale equipaggi marittimi  e  i  sottufficiali
della Regia marina in servizio debbono avere il permesso del  Comando
superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi. L'autorizzazione o  il
permesso predetti possono, pero', essere concessi ai militari di leva
soltanto in casi di eccezionale gravita'. 
 
  I  sottufficiali  e  militari  di  truppa   dell'Arma   dei   Reali
carabinieri e della Regia guardia di  finanza  non  possono  tuttavia
contrarre matrimonio prima del raggiungimento del  limite  minimo  di
eta' di anni ventotto.